Cos’è il trasporto transfrontaliero di rifiuti?
Di cosa si tratta quando si parla di trasporti transfrontalieri di rifiuti? A livello internazionale e globale il trasporto transfrontaliero è un’attività molto sviluppata e all’interno della comunità europea risulta un’attività molto significativa, che viene utilizzata per il rispetto del territorio e dell’ambiente circostante.
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Quando si parla di trasporto transfrontaliero, si fa riferimento all’esportazione di rifiuti prodotti all’interno di un dato stato e trasferiti verso un altro stato diverso da quello di origine. Questi rifiuti sono esportati per essere sottoposti a specifici procedimenti per il recupero della materia o del suo smaltimento in impianti certificati.
Come vengono regolamentati i trasporti transfrontalieri di rifiuti?
La normativa che regola l’esportazione rifiuti all’interno della comunità europea è il Regolamento CE n. 1013/2006 in vigore dal 12 luglio 2006, ma applicato dal 12 luglio 2007. Questo regolamento istituisce le procedure che devono essere messe in atto per una spedizione transfrontaliera e i regimi di controllo che devono essere effettuati in ogni fase del processo: i rifiuti vengono controllati dalla loro origine, alla destinazione, ma vengono sottoposti a controllo anche durante l’itinerario per quanto riguarda il tipo di rifiuti spediti e il tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.
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L’Unione Europea è quindi dotata di un sistema per controllare le spedizioni di rifiuti all’interno dei propri confini, con i paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e i paesi terzi che hanno firmato la convenzione di Basilea.
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L’art. 3 in particolare, definisce il quadro di procedura generale relativo alle spedizioni dei rifiuti all’interno della Comunità Europea. In questo capitolo vengono definite le tipologie di rifiuti che necessitano di notifica e autorizzazione per iscritto in modo preventivo e quelle che invece sono soggette solo a obblighi generali d’informazione.
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Il Regolamento CE n. 1013/2006, incorpora anche le disposizioni della convenzione di Basilea e la revisione della decisione dell’OCSE del 2001 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi: quando un rifiuto viene trattato in modo tale da recuperare un prodotto utilizzabile o trasformato in carburante.
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In linea generale è importante che tutte le parti coinvolte garantiscano che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto, rispettando l’ambiente e le norme comunitarie durante tutto il processo di spedizione.
Le pratiche da svolgere
La pratica fondamentale per poter procedere all’esportazione rifiuti è la notifica, svolta solitamente da un’agenzia specializzata che controlla tutte le procedure e che richiede il preventivo consenso scritto da parte delle autorità competenti di tutti i paesi interessati dalla spedizione.
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Se ti interessa sapere come funziona la procedura di notifica e vorresti saperne di più, clicca sul bottone qui sotto e leggi l’articolo che tratta proprio di questo argomento:
Il sistema Informativo Trasporto Transfrontaliero di rifiuti (SITT)
Il DGR n. 2686 del 14 dicembre 2011 delibera che i procedimenti di presentazione della documentazione per l’esportazione dei rifiuti, sono, dal 2012, gestiti esclusivamente attraverso l’uso del Sistema Informativo Trasporto Transfrontaliero di rifiuti (SITT). In questo modo si può semplificare e dematerializzare la gestione delle notifiche e delle fidejussioni relative a questo tipo di pratiche come l’esportazione, con un risparmio di tempo e denaro per le imprese: la gestione web infatti è gratuita e più veloce.